Art. 27 t.u.i.r.Reddito domenicale dei terreni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art27 · fonte su Normattiva