Art. 29
[1]dominicale dei terreni (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 34. 2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui all'articolo 64, comma 2, lettera c).
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva