Art. 33 t.u.i.r.Imputazione del reddito agrario

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Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita' immobiliari. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art33 · fonte su Normattiva