Art. 36
[1]del reddito agrario (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 14, commi 3 e 4, legge 15 dicembre 1998, n. 441; articolo 1, comma 512, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
[2]1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale. 2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 30. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 31 e 32 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 32 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati. 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione dell'articolo 30, comma 5. 5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 34, comma 4, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella, incrementata del 400 per cento. 6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 7. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari previste dall', comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 6, a decorrere dal 25 marzo 2012 non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso al 6 gennaio 1999, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 7. 9. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi del comma 6.
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