Art. 45 t.u.i.r.
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Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva