Art. 48-bis t.u.i.r.Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 2000 al 1 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:

  • a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47)); 97
  • a-bis)ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; 94
  • b)ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
  • c)per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N. 47)); 97
  • d-bis)i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni. 95 ((d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se determinabili)). 97
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1999, n. 488

94

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505

95

con decorrenza dal 1 gennaio 2000

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

97

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto: - (con l'art. 16, comma 1) che la modifica di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo "si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto". - (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

Testo vigente dal 1 giugno 2000 al 1 gennaio 2001 · versione 96 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art48bis · fonte su Normattiva