Art. 48-bis t.u.i.r. — Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
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Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
- a)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47; 97 107
- a-bis)ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito ((nella misura del 75 per cento)); 94 104
- b)ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
- c)per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N. 47; 107
- d)per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili; 97 107
- d-bis)i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni. 95 ((d-ter))) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ((diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti)), non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se determinabili. 97 107
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1999, n. 488
94La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
95con decorrenza dal 1 gennaio 2000
Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
97con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto: - (con l'art. 16, comma 1) che la modifica di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo "si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto". - (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
L. 23 dicembre 2000, n. 388
104La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168
107con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001". Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
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