Art. 57 t.u.i.r.
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I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva