Art. 62 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2. ((Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.)) 123 115
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 60 e 95.
D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
123con decorrenza dal 1 gennaio 2004
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto".
Testo vigente dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2008 · versione 118 su Normattiva