Art. 63 t.u.i.r. — Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese
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Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
- a)non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
- b)i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
- c)le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
- d)i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
- e)i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi stabilita;
- f)le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;
- g)i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere e) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 16 settembre 1993 · versione 0 su Normattiva