Art. 67 t.u.i.r.Redditi diversi

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[1]Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. 49 Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. Per i beni il cui costo unitario non e superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla Fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. ((Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato)); la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 8 Sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:

  • a)aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
  • b)autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c)

[2]dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

  • c)motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici. 8 Per le imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti. 8 Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni, per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. 8 Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (b), sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

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Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi e' presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia gia' stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta".

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

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Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

Testo vigente dal 1 gennaio 1996 al 20 giugno 1996 · versione 56 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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Come è cambiato

36 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 2 agosto 20251 gennaio 2027per un anno
  3. 18 giugno 20252 agosto 2025per un mese
  4. 1 gennaio 202518 giugno 2025per 6 mesi
  5. 31 dicembre 20241 gennaio 2025per 1 giorno
  6. 1 gennaio 202431 dicembre 2024per un anno
  7. 28 febbraio 20231 gennaio 2024per 10 mesi
  8. 1 gennaio 202328 febbraio 2023per un mese
  9. 30 dicembre 20221 gennaio 2023per 2 giorni
  10. 17 novembre 202230 dicembre 2022per un mese
  11. 1 gennaio 202217 novembre 2022per 11 mesi
  12. 1 gennaio 20211 gennaio 2022per un anno
  13. 1 gennaio 20201 gennaio 2021per un anno
  14. 24 aprile 20141 gennaio 2020per 6 anni
  15. 13 maggio 201224 aprile 2014per un anno
  16. 17 settembre 201113 maggio 2012per 8 mesi
  17. 1 marzo 200917 settembre 2011per 3 anni
  18. 1 gennaio 20071 marzo 2009per 2 anni
  19. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  20. 1 gennaio 200612 agosto 2006per 7 mesi
  21. 2 dicembre 20051 gennaio 2006per un mese
  22. 1 gennaio 20052 dicembre 2005per 11 mesi
  23. 1 gennaio 20041 gennaio 2005per un anno
  24. 1 gennaio 20021 gennaio 2004per 2 anni
  25. 1 gennaio 20001 gennaio 2002per 2 anni
  26. 1 gennaio 19981 gennaio 2000per 2 anni
  27. 1 gennaio 19971 gennaio 1998per un anno
  28. 20 giugno 19961 gennaio 1997per 7 mesi
  29. 1 gennaio 199620 giugno 1996per 6 mesi
  30. 20 agosto 19941 gennaio 1996per un anno
  31. 1 gennaio 199420 agosto 1994per 8 mesi
  32. 13 luglio 19911 gennaio 1994per 2 anni
  33. 29 giugno 199013 luglio 1991per un anno
  34. 3 agosto 198929 giugno 1990per 11 mesi
  35. 30 aprile 19893 agosto 1989per 3 mesi
  36. 31 dicembre 198630 aprile 1989per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67 · fonte su Normattiva