Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'
articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni.
La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.
Non si considerano, altresi', sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'
articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'
articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'
articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'
articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'
articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 13, comma 2), che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.
D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49
175Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, e' riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati".
L. 27 dicembre 2019, n. 160
200La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 431) che "Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennita' tassabili le somme indicate nel periodo precedente".
D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
235Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Per i proventi di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto".
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186
240Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuita' aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione".
D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
248Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nel modificare l'art. 9 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 374, comma 7, alinea) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e 277, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Determinazione della base imponibile - Non considerazione come sopravvenienze attive dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci - Omessa estensione del medesimo beneficio ai versamenti effettuati da società dello stesso gruppo (non socie della beneficiaria) - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Insussistenza - Differenza di regime fiscale giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, co. 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, censurato dalla Commissione tributaria regionale di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma Cost. - nella parte in cui esclude dal novero delle sopravvenienze attive e conseguentemente esenta dall'imposta sui redditi delle società (IRES) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci, e non anche quelli effettuati da società appartenenti allo stesso gruppo, non socie della beneficiaria. Il regime fiscale differenziato che il legislatore discrezionalmente ha riservato alle due categorie di versamenti senza obbligo di restituzione non si traduce in una disciplina irragionevole né impone l'estensione auspicata dal rimettente, essendo diverse le situazioni poste a confronto. I versamenti dei soci, che hanno la funzione di dotare la società di mezzi patrimoniali integrativi, sono equiparati, ai fini dell'imposta sui redditi, ai conferimenti, entrambi essendo riconducibili al rapporto sociale, e tale assimilazione comporta che, all'aumento del patrimonio netto della società e alla sua irrilevanza reddituale ex art. 88, comma 4, si contrappongano simmetricamente l'aumento del costo di partecipazione del socio e la non deducibilità dal suo reddito dell'importo versato (artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR). La medesima ratio agevolativa non può invece essere applicata al caso dei versamenti effettuati da società dello stesso gruppo, poiché il fine, mediato e indiretto, da esse perseguito, non è assimilabile a quello, immediato e diretto, perseguito dal socio con il versamento alla società di appartenenza. Inoltre, l'ampliamento dell'esenzione fiscale richiesto dal giudice a quo rischierebbe di generare un "salto di imposta", giacché all'irrilevanza reddituale dei versamenti effettuati a favore della ricevente non corrisponderebbe più l'indeducibilità delle somme dal reddito della società erogante. Le disposizioni che prevedono agevolazioni, benefici ed esenzioni fiscali, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità; ne consegue che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2017, n. 177 del 2017, n. 153 del 2017, n. 111 del 2016, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999 ).