Art. 94 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1998 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
((Salvo quanto disposto nel comma 1-bis,)) se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 80 ((1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.)) 80 ((1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.)) 80
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467
80Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), si applicano con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonche' delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996".
Testo vigente dal 20 gennaio 1998 al 15 gennaio 2000 · versione 77 su Normattiva