Art. 96-bis t.u.i.r.
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Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
- a)riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
- b)risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
- c)e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte: impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio; selskabsskat in Danimarca; Korperschaftsteuer in Germania; dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia; impuesto sobre sociedades in Spagna; impot sur les societes in Francia; corporation tax in Irlanda; impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo; corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio. ((Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1.)) I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. ((L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa)) ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1. 48 Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 40
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136
40Il D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1° gennaio 1992.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Testo vigente dal 1 giugno 1994 al 20 gennaio 1998 · versione 45 su Normattiva