Art. 98 t.u.i.r. — Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione
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Per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva