Art. 99 t.u.i.r.
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In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva