Art. 1 — Residenti e non residenti
1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:
- a)i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica con sede effettiva in Italia;
- b)i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o delle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
- c)le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
- d)le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attivita' esercitate in Italia con stabile organizzazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:
- a)i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;
- b)i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giurudiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalita' giuridica residenti, ovvero alle attivita' di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;
- c)le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attivita' esercitate all'estero con stabile organizzazione;
- d)le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1. 3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attivita' svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1. 4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengano considerate residenti per le sole attivita' produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano. 5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilita' di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori. 6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attivita' di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare. 7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facolta' degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva