Art. 225
[1]per la determinazione del reddito dei lavoratori impatriati (articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, entro il limite annuo di euro 600.000 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a)i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
- b)i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attivita' lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero e' di:
- 1)sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e' stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- 2)sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- c)l'attivita' lavorativa e' prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d)i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un'attivita' di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. 2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti, tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non e' mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi interessi. 4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:
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