Art. 10
Deposito dei valori mobiliari esteri
1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, la banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilita', i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi e le convenzioni di deposito.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva