Art. 12Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele

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1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani. 2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalita' stabilire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1.

Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art12 · fonte su Normattiva