Art. 14
Clausole di salvaguardia CEE
1. E' fatta salva, in caso di difficolta', di minaccia grave di difficolta' o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilita' di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'articolo 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909. 2. E' parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilita' di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva