Art. 16 — Importazione ed esportazione di merci
1. Sono libere l'importazione e l'esportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente testo unico. 2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci. 3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati. 4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate, quando non diversamente disposto nei provvedimenti di cui ai precedenti commi, dal Ministro del commercio con l'estero. Dette autorizzazioni sono utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva