Art. 3Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunita economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909. 2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in societa capogruppo che controllano direttamente societa' operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o societa' finanziari. 3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o societa finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2. 4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi. 5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art3 · fonte su Normattiva