Art. 18
Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario
1. Il Ministro del tesoro puo' disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o piu' valute di conto valutario. La temporanea sospensione puo' altresi' essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento e' adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessita', puo' conferire apposita delega alla Banca d'Italia. 2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva