Art. 24 — Prescrizione delle sanzioni
1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione o e' cessata l'attivita' diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva