Art. 187-sexies
Confisca
[1]L'applicazione delle sanzioni amministrative ((...)) previste dal presente capo importa la confisca ((di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito)). 135 Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. ((In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.)) 135
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 aprile 2005, n. 62
12La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".
Successivamente la Corte Costituzionale
81Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 5 dicembre 2018, n. 223 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorche' il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto piu' sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente".
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 140 su Normattiva