Art. 39 — Obbligo di rapporto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989. Leggi il testo vigente →
[1]1. I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, nonche' gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria, i quali, nell'eercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui al presente titolo, riferiscono all'autorita' giudiziaria ed al presidente dell'ufficio italiano dei cambi.
[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455 e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva