Art. 4
Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi
1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 24 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 24 11 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. 5 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. 4 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. 5
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43
2Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore "alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso". Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore "alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
Decreto 28 settembre 1998
4Il Decreto 28 settembre 1998, (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare l'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che la modifica al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1 ottobre 1998. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che la modifica al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1 gennaio 1999.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva