Art. 40Relazione annuale

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1. Il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sulle attivita' da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art40 · fonte su Normattiva