Art. 271Relazione annuale

Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attivita' concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione sanitaria. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

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Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..

Testo vigente dal 27 agosto 2020, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art271 · fonte su Normattiva