Art. 41
Modifica di norme esistenti
1. Nell'articolo 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole "a fungere da sue agenzie" sono sostituite dalle parole "a compiere operazioni valutarie e/o in cambi".
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva