Art. 77
[1]Testo Unico-art. 77
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 maggio 1985, n. 222
5con decorrenza dal 1 gennaio 1985
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50 della legge medesima.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti