Art. 101

[1]L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennita'.

[2]1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;

[3]2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;

[4]3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;

[5]4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art101 · fonte su Normattiva