Art. 101
[1]L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennita'.
[2]1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
[3]2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
[4]3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;
[5]4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti