Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Tardività - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, è dichiarato inammissibile - per tardività - l'intervento di M. S., in quanto intervenuto oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
sentenza 25/2019massima n. 41554 Rilevanza della questione incidentale - Fatto previsto come delitto dalla disposizione censurata - Esclusione da parte del diritto vivente sopravvenuto - Assimilabilità ad abolitio criminis - Esclusione - Impossibilità di tenerne conto nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione - dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all'imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Stante la non fondatezza, e dunque l'inammissibilità, del ricorso presso il rimettente, non è infatti possibile tenere conto nel giudizio a quo del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza c.d. Paternò), secondo cui l'inosservanza delle suddette prescrizioni generiche non integra la norma incriminatrice censurata. L'arresto giurisprudenziale non è infatti assimilabile all' abolitio criminis , e non può dunque impedire il formarsi di un giudicato non più emendabile in sede esecutiva, ingiustamente pregiudizievole per l'imputato ricorrente, da qui la richiesta di una pronuncia di illegittimità costituzionale per poter rilevare d'ufficio che il fatto contestato come delitto ai sensi della norma censurata non costituisce reato. L'ordinamento conosce ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato - previste dalla legge nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale. Se, con riferimento al procedimento di adeguamento dell'ordinamento interno alla CEDU originato da una pronuncia della Grande camera della Corte EDU, il giudicato non costituisce un ostacolo insuperabile che limiti gli effetti dell'obbligo conformativo ai soli casi ancora sub iudice, un dubbio di legittimità costituzionale della norma incriminatrice è a maggior ragione rilevante in tutti i casi in cui il giudicato sta per formarsi proprio in ragione della pronuncia di inammissibilità che il rimettente ritiene debba essere emessa, a meno che non sia accolta la questione di costituzionalità della norma incriminatrice. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013 ). L'abolitio criminis - per ius superveniens o a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - è cosa diversa dallo sviluppo della giurisprudenza, essenzialmente di legittimità, che approdi all'esito (simile) di ritenere che una determinata condotta non costituisca reato. In un ordinamento in cui il giudice è soggetto solo alla legge, la giurisprudenza ha un contenuto dichiarativo e nella materia penale deve conformarsi al principio di legalità, per cui non è assimilabile alla successione della legge penale nel tempo. Ne deriva che la sopravvenienza di un diritto vivente che esclude che una data condotta costituisca reato determina la facoltà, e non l'obbligo, del giudice rimettente di uniformarvisi. ( Precedente citato: sentenza n. 230 del 2012 ).
sentenza 25/2019massima n. 41555 Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - Violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" - Previsione come delitto - Violazione del canone di prevedibilità della condotta contenuto nella CEDU, come rilevato dalla Corte EDU - Necessità di adeguamento alla tutela convenzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, l'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". La norma censurata dalla Cassazione viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione della libertà personale, elaborato dalla Corte EDU con la sentenza de Tommaso, e recepito dalla sezioni unite della Cassazione con la c.d. sentenza Paternò, in quanto la violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell'obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena. L'indicato arresto del diritto vivente, non assimilabile a un'abolitio criminis, comporta che sussiste una limitata area - costituita sia dall'esecuzione del giudicato penale di condanna, sia dalla rilevabilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione recante solo censure manifestamente infondate e quindi inammissibili - in cui la fattispecie penale censurata violi il principio di legalità in materia penale convenzionale.
sentenza 25/2019massima n. 41556 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di questione ulteriore.
Accolta in parte qua la questione di legittimità costituzionale in via incidentale - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione - dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.
sentenza 25/2019massima n. 41557 Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno - Previsione come reato contravvenzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale.
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". Le stesse ragioni poste a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo censurato possono riferirsi al reato contravvenzionale di cui al comma 1.
sentenza 25/2019massima n. 41558