Art. 118
[1]Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servite e la dimostrazione delle necessita' dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture gia' in atto ed ai nuovi impieghi previsti.3
[2]Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, e' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.
[3]In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici puo' condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 ottobre 1942, n. 1426
3La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, viene sostituita alla misura di potenza in cavalli dinamici la misura in chilowatt". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In tutti gli atti di concessione e riconoscimento, emanati fino alla data di pubblicazione della presente legge, le potenze espresse in cavalli s'intendono sostituite da quelle espresse in chilowatt, giusta la seguente equivalenza: 1 kw =102 kg. m/sec.=1,36 cav. 1 cav. =75 kg. m/sec.=0,736 kw".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti