Art. 125
[1]Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennita' e' sostituita dal pagamento di un canone annuo.
[2]Anche per i beni patrimoniali di diritto comune e' in facolta' delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anziche' l'indennita'.
[3]La misura dell'indennita' e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e' determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
[4]Il pagamento delle indennita' e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti