Art. 126

[1]Su richiesta delle autorita' interessate il Ministro dei lavori pubblici puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennita' se lo spostamento non puo' essere eseguito senza spese eccessive.

[2]In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilita' e' d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore.

[3]La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art126 · fonte su Normattiva