Art. 126
[1]Su richiesta delle autorita' interessate il Ministro dei lavori pubblici puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennita' se lo spostamento non puo' essere eseguito senza spese eccessive.
[2]In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilita' e' d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore.
[3]La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti