Art. 130

[1]E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

  • a)di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;
  • b)di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
  • c)di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

[2]Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, e' punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro e' soggetto alle pene dell'art. 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art130 · fonte su Normattiva