Art. 211
[1]Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.
[2]Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.25 37
[3]L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.
[4]Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dall'articolo 129.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1973, n. 880
25La L. 18 dicembre 1973, n. 880 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'autorizzazione sostituisce il provvedimento di cui all'articolo 211, secondo comma, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' o urgenza delle relative opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".
D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53
37Il D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata: a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti