Art. 134
[1]L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica e' data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
[2]Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita' massima di energia, di cui in complesso puo' essere autorizzata l'importazione o la esportazione. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342
21Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le autorizzazioni ad importare ed esportare energia elettrica rilasciate ai sensi del presente articolo cessano di avere efficacia.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti