Art. 18
I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque territoriali o al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti