Art. 141

[1]Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorita' amministrativa.

[2]In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

[3]Ove sia luogo ad appello, esso e' proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art141 · fonte su Normattiva