Art. 141
[1]Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorita' amministrativa.
[2]In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.
[3]Ove sia luogo ad appello, esso e' proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti