Art. 151
[1]Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.
[2]Puo' essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice.
[3]Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti