Art. 204

[1]Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile.

[2]La rettificazione puo' essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo.

[3]Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art204 · fonte su Normattiva