Art. 15
[1]((Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.
[2]Per le piccole derivazioni la concessione e' fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione e' fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti