Art. 13

[1]Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' permettere che siano iniziate subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente. 22

[2]Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'Ufficio del Genio Civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090

22

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo della cauzione, in deroga all'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano iniziate subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art13 · fonte su Normattiva