Art. 16
[1]Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.
[2]Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprieta' dello Stato ai sensi di questa legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti