Art. 163
[1]Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice puo' ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.
[2]Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti