Art. 168
Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 98 — Deposito di documenti fatto da pubblico depositario
Il pubblico depositario, al quale e' stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige…
Art. 217 — Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
Quando e' chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede…
Art. 218 — Scritture di comparazione presso depositari
Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne e' vietata, il giudice istruttore puo' disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si…
Art. 86 — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
… dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in …
Art. 82 — Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome e'…
Art. 436 — Provvedimenti del giudice
Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo…
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art168 · fonte su Normattiva