Art. 178

[1]Il contumace che intenda valersi della facolta' concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.

[2]La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'articolo 49 del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.

[3]Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, puo' rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, pero', alle disposizioni del precedente articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art178 · fonte su Normattiva